Amministratore di sostegno: chi è e cosa fa
Mai sentito parlare di amministratore di sostegno? Può capitare a tutti di avere a che fare con questa figura. Basti pensare alle mamme e papà che hanno genitori anziani o addirittura nonni di cui occuparsi. Ma chi è l’amministratore di sostegno, come si sceglie, cosa fa, quando ti serve e quanto costa? Abbiamo chiesto aiuto allo Studio Legale familyfriendly Martino Mugnaini
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO: COSA FA, COME SI NOMINA E QUANDO
Chi è l’amministratore di sostegno?
L’amministratore di sostegno ha la funzione di proteggere quelle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica più o meno grave, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. La finalità è di proteggere il soggetto che ha una ridotta autonomia, rispetto al compimento di atti che siano per lo stesso pregiudizievoli, sul piano patrimoniale e/o su quello della gestione quotidiana dei bisogni, senza mai giungere ad una totale esclusione della sua capacità di agire. È uno strumento più flessibile dell’interdizione o inabilitazione perché può essere soggetto a modifiche a fronte di mutevoli esigenze del soggetto.
Chi può averne bisogno?
La causa dell’incapacità può dipendere da problemi psichici o fisici, più o meno gravi: psicosi, depressione, autismo, oppure da una malattia degenerativa (Alzheimer, demenza) o anche da una dipendenza (alle droghe, all’alcool, al gioco) che incidono sulla capacità di autodeterminazione. Esempi di patologie fisiche gravi sono quelle dovute ad esempio allo stato di coma, ictus. Anche alcune forme di deficit sensoriali (cecità o sordomutismo) possono in talune situazioni incidere sulla capacità del soggetto di provvedere in via autonoma. L’incapacità può anche non dipendere da una malattia psichica o fisica vera e propria, purché determini una concreta limitazione della capacità di autodeterminazione o anche solo nella gestione della vita quotidiana.
Chi può fare l’amministratore di sostegno?
Il Giudice Tutelare sceglie preferibilmente l’ADS in ambito familiare: il coniuge non separato o il convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado. Dopo la Legge n.76/2016, anche l’unito civilmente è legittimato all’assunzione del ruolo di ADS e alla presentazione della domanda. Poiché la scelta deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario, con il quale deve interagire, deve trattarsi di persona allo stesso gradita ove possibile. Lo stesso beneficiario può decidere chi debba svolgere tale ruolo, in previsione della propria eventuale futura incapacità (con atto pubblico o scrittura privata autenticata) e può promuovere il giudizio per la nomina del proprio ADS.
Non è obbligatorio accettare l’incarico: può succedere quindi che i soggetti più vicini al beneficiario non possano o non vogliano assumere tale incarico. In tal caso, il Giudice nomina l’ADS tra i professionisti abilitati iscritti alle liste presso il Tribunale.
A cosa serve l’amministratore di sostegno?
E’ uno strumento di assistenza e protezione che ha come finalità quella di proteggere gli interessi del beneficiario, sacrificando il meno possibile la sua sfera di autonomia. L’ADS è chiamato ad intervenire o come assistente o come rappresentante vero e proprio per quegli atti e decisioni che il beneficiario non è in grado di affrontare da solo, a causa della sua limitazione, fisica o psichica.
Il provvedimento di nomina dell’ADS contiene la descrizione specifica degli atti che devono essere compiuti con l’assistenza o la rappresentanza dall’ADS e quelli che invece il beneficiario può compiere in autonomia.
Ogni provvedimento è diverso dall’altro, in quanto strettamente dipendente dalla situazione specifica in cui si trova il beneficiario. Laddove possibile il beneficiario continua a compiere da solo gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana: la spesa, la cura personale. Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione è previsto un sistema di controllo che tutela - da un lato - la volontà del beneficiario e dall’altro l’operato dell’ADS. Tale sistema prevede l’autorizzazione del Giudice Tutelare e/o del Tribunale per il compimento di determinati atti. È richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare per acquistare beni, riscuotere capitali, assumere obbligazioni, accettare o rinunciare eredità, accettare donazioni o legati, fare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni, promuovere giudizi. E' richiesta l'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per gli atti che in genere determinazione una riduzione del patrimonio, quali, alienare beni, costituire pegni o ipoteche, procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
Cosa fa nella pratica l’amministratore di sostegno?
L’ADS nello svolgimento della sua funzione deve sempre tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. Deve informarlo, e laddove possibile concordare con lui, gli atti da compiere. In caso di dissenso, l’ADS deve interpellare il Giudice Tutelare.
- Deve rappresentare il beneficiario, facendosi portavoce di ogni sua istanza.
- Deve vigilare e segnalare ogni cambiamento delle sue condizioni di vita.
- Deve operare una gestione economica oculata (con obbligo periodico di rendicontazione al Giudice).
- Deve depositare una relazione e un rendiconto annuale delle attività effettuate.
- L’ADS può essere chiamato a rispondere dei danni se agisce ultra mandato in modo con conforme o contrario agli interessi del beneficiario.
Chi prende le decisioni: l’amministratore di sostegno o il beneficiario?
I poteri dell’ADS vengono determinati dal Giudice in base al grado di incapacità del beneficiario. Non esistono nomine standard, ma ogni caso richiede una pronuncia ad hoc che rispecchia l’incapacità del soggetto e l’incidenza della stessa sull’attitudine a provvedere alla cura dei propri interessi. I compiti sono definiti sempre da un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria e possono riferirsi alla cura della persona o alla cura del suo patrimonio.
In pratica l’ADS assiste o rappresenta il beneficiario nei i rapporti con le banche, stipula i contratti per le utenze, per l’assunzione del personale domestico/ badanti, le case di cura, gestione delle locazioni. Può assistere ma non sostituirsi al beneficiario nell’esercizio dei diritti personalissimi (contrarre matrimonio, testamento).
L’ADS è tenuto a decidere nell’interesse del beneficiario, sulla base delle sue volontà, nel caso in cui lo stesso sia in grado di esprimerle e nel caso di dissenso, è tenuto a rivolgersi al Giudice Tutelare. L'amministratore di sostegno, investito di poteri di rappresentanza esclusiva, può essere legittimato ad esprimere il consenso informato medico-sanitario sulle cure del beneficiario, sempre tenendo conto della sua volontà' in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.
Chi fa la domanda di ADS?
La domanda può essere presentata dallo stesso beneficiario, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dall’unito civile, dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero. Hanno un vero e proprio obbligo di presentare la domanda i responsabili dei servizi sociosanitari che abbiano conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno.
Come fa un cittadino a chiedere ADS?
Il procedimento si avvia tramite domanda da presentare avanti al Giudice Tutelare del luogo di residenza o di stabile domicilio del beneficiario. L'assistenza di un difensore è facoltativa. La domanda deve essere corredata di una serie di documenti atti ad identificare il beneficiario e il suo stato di salute (certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a se stesso) e ad individuare i parenti più stretti del beneficiario, i quali dovranno essere notiziati dell’avvio del procedimento. Non è obbligatoria l’indicazione del possibile candidato a svolgere il compito di ADS, ma è opportuno indicarlo se già individuato.
Quanto costa nominare e avere ADS?
Il procedimento per la nomina dell’ADS non prevede il versamento di un contributo unificato, ma solo l’applicazione di una marca da bolla da 27,00. L’incarico di ADS è gratuito, ma è previsto un rimborso spese per le attività prestate e rendicontate che viene liquidato dal Giudice Tutelare.
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